Giornalisti, le istruzioni per fruire dello sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello
A cura della redazione
L’Inpgi, con la circolare n. 6 del 4 settembre 2013, ha illustrato le modalità operative che devono essere osservate dai datori di lavoro, con personale assicurato presso l’Istituto, per la concreta fruizione dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello (L. 247/2007).
Innanzi tutto, si ricorda che gli importi, già comunicati dall’Inps ai soggetti ammessi, costituiscono la misura massima dell’agevolazione.
Nel caso in cui le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’Inpgi – abbiano presentato una apposita domanda all’Inps e siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2012, devono:
• determinare l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’Inps;
• riportare il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L. 247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L. 247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Se la denuncia mensile non consente l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di novembre 2013 (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 16.12.2013).
I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per incapienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto – entro e non oltre il 17.12.2013 - apposita istanza di rimborso.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
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