L’INPGI, con un comunicato del 21/02/2017, ha reso noto che il Ministero del lavoro e quello dell’economia hanno approvato la riforma previdenziale varata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto previdenziale il 28 settembre 2016, che tra le altre cose introduce il contributo di solidarietà sulle pensioni.

Più precisamente il contributo di solidarietà verrà applicato, in via temporanea e per la durata di 3 anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’Inpgi con importo pari o superiore a 38.000,00 euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali.

Le altre misure principali della riforma riguardano:

  1. a) la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia che vede incrementare, progressivamente nel triennio 2017 – 2019, l’età anagrafica richiesta, fino ad elevarla a regime a 66 e 7 mesi;
  2. b) la modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità, che prevede un progressivo innalzamento dell’anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 di contribuzione con 62 anni di età.

Tali misure non hanno effetto nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/2016, abbiano già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione, che potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici con le vecchie regole in qualsiasi momento anche successivamente all’entrata in vigore dei nuovi requisiti.

La riforma inoltre prevede l’introduzione del sistema di calcolo contributivo, di cui alla legge n. 335/1995, per le contribuzioni successive al 01/01/2017 e l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal corrente mese di febbraio, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.

Invece in merito alle clausole di salvaguardia di cui alla Tabella A del Regolamento, che avrebbero consentito l’accesso anche con abbattimenti alla pensione di vecchiaia e di anzianità, con i requisiti previsti dalla previgente normativa, dei giornalisti e delle giornaliste che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure dipendenti da aziende in stato crisi ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi, i Ministeri si sono riservati di valutare i relativi impatti sull’andamento dei conti dell’ente.