Giornalisti: esonero contributivo anche per pubblicisti e praticanti
A cura della redazione
L’INPGI, con la circolare 17/05/2016 n.4, ha reso noto che i datori di lavoro che vogliono fruire dell’esonero contributivo ex Lege 208/2015, per l’assunzione di giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti, avvenuta nel periodo gennaio – maggio 2016, dovranno inoltrare telematicamente l’apposita domanda entro 30 giorni dal 17 maggio u.s. (data della circolare) e, comunque, non oltre il termine ultimo del 30 giugno p.v..
L’invio deva avvenire utilizzando i modelli SGRV.1, disponibili nella sezione modulistica del sito internet dell’INPGI.
I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.
Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM è necessario effettuare l’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.3.0 - saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende”, “software DASM” del sito internet http://www.inpgi.it/?q=node/30 entro il 31 maggio 2016.
L’INPGI coglie infine l’occasione per ricordare che l’esonero contributivo pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro non trova applicazione nei confronti delle seguenti forme di contribuzione:
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.
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