L’INPGI, con un comunicato del 28 gennaio 2016 pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato la delibera, operativa solo dopo l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti, che recepisce, in ambito giornalistico, l’esonero contributivo, di cui all’art. 1, comma 178, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Tale esonero contributivo è previsto - per la durata massima di 24 mesi -  nella misura del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
L’odierna deliberazione dell’Istituto, si pone in sostanziale linea di continuità con la delibera n. 52/2015, assunta lo scorso anno dall’Ente e regolarmente approvata dai Ministeri vigilanti, che  - recependo le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, relative all’esonero del versamento contributivo – ha generato finora la presentazione di 870 domande di esonero contributivo di cui 600 per nuove assunzioni e le restanti per la trasformazione di contratti a termine. Anche per il provvedimento adottato oggi sarà necessario stipulare un’apposita convenzione con l’Inps, per il recupero delle risorse necessarie alla copertura del mancato introito contributivo.