Giornalisti: contribuzione addizionale dovuta solo dopo il superamento dei limiti di durata della CIGS
A cura della redazione
L’INPGI, con la circolare 4/12/2018 n.6, in merito al contributo addizionale dovuto dalle imprese del settore dell’editoria dal 1 gennaio 2018 (art.25-bis, c. 7 D.Lgs. 148/2015) ha precisato che la stessa deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al giornalista per le ore di lavoro non prestate e la misura dell’aliquota varia in funzione della durata di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che comportano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, devono essere computati i soli trattamenti di CIGS per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 1 gennaio 2018.
La maggiorazione dell’aliquota, avuto riguardo alla mensilizzazione dei periodi di paga e delle relative denunce contributive all’Istituto (DASM), scatta a decorrere dal mese successivo a quello in cui si realizza il superamento dei predetti limiti di durata.
Inoltre, continua la circolare, la base di calcolo del contributo addizionale è la retribuzione che sarebbe spettata al giornalista per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive (c.d. “retribuzione persa”).
Nella procedura DASM dovrà essere indicata la retribuzione persa, considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la redazionale e, al fine di escludere i trattamenti di integrazione salariale straordinaria richiesti prima del 1°gennaio 2018 dall’imposizione contributiva in oggetto, dovrà essere valorizzata la data di richiesta del trattamento di integrazione salariale.
L’INPGI evidenzia inoltre che, nel nuovo DASM, dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i dati riguardanti le integrazioni salariali, fino ad oggi trasmessi via mail al Servizio Prestazioni.
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