L’INPGI, con la circolare 31/10/2019 n.7, ha reso noto che la misura dell’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni temporanee, a decorrere dal periodo di paga novembre 2019, è stata elevata dallo 0,72% al 2,00% del compenso lordo.

Pertanto, l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è pari al 28% (26% IVS + 2% prestazioni temporanee) di cui 18,67% a carico committente e 9,33% a carico giornalista.

Sono, invece, considerati già assicurati presso altra forma di previdenza, purché l’attività lavorativa e/o professionale sia svolta contestualmente a quella giornalistica: i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa  (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima), ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (per l’elenco dei Paesi esteri vedi circolare INPGI n. 2 del 3/02/2009); gli artigiani, i commercianti, i CD/CM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative e i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.

Devono, invece, essere considerati privi di altra assicurazione previdenziale i giornalisti che, risultino contestualmente assicurati presso la Gestione previdenziale separata dell’INPS di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995 o che, in ragione dell’eventuale attività libero professionale, risultino già iscritti presso la Gestione separata dell’INPGI.

L’aliquota contributiva per i collaboratori che risultano titolari di trattamento pensionistico o titolari di un rapporto di lavoro assoggettato a contribuzione presso altro regime previdenziale, rimane pari al 17%.