Giornalisti: cambia il riferimento contrattuale per il calcolo dei contributi previdenziali
A cura della redazione
L’INPGI, con la Circolare n. 8 del 10/08/2020, ricordando che il contratto collettivo giornalistico USPI/FNSI deve intendersi scaduto il 31/05/2020 e che lo stesso non è stato oggetto di proroga, ha precisato che, ai soli fini della determinazione della contribuzione dovuta all’INPGI, a far data dal mese di giugno 2020, i datori di lavoro con personale giornalistico, i cui rapporti di lavoro risultano regolati dal suddetto CCNL scaduto, dovranno far riferimento ai minimi retributivi previsti dal CCNL giornalistico FIEG/FNSI, quale contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ai fini della predisposizione della denuncia contributiva mensile, le aziende interessate dovranno procedere alla variazione nella procedura DASM del codice di contribuzione attribuito: alle aziende inquadrate con codice 35 è attribuito d’ufficio il codice contributivo 27; alle aziende inquadrate con codice 39 è attribuito d’ufficio il codice contributivo 16.
Ai dipendenti, sempre ai fini della determinazione della contribuzione e del rispetto dei minimi retributivi contrattuali imponibili, a seconda della tipologia di svolgimento del rapporto di lavoro dovrà essere attribuita la corrispondente qualifica prevista dal CCNL giornalistico FIEG/FNSI.
Di conseguenza, per i rapporti di lavoro che prevedono la presenza quotidiana in azienda ed il rispetto dell’orario di lavoro, dovrà essere attribuita la qualifica di “redattore” o superiore. I dipendenti con qualifica di “collaboratori di redazione”, invece, per i quali non è previsto uno specifico orario di lavoro, potranno essere inquadrati ai fini previdenziali come “collaboratori fissi” ex art. 2 del CNLG FIEG/FNSI.
L’INPGI provvederà d’ufficio a ricalcolare le denunce contributive dei mesi di giugno e luglio 2020, segnalando alle aziende interessate le eventuali differenze contributive dovute, che potranno essere versate, senza aggravio, entro il prossimo mese di settembre 2020.
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