L’INPGI, con la circolare n. 7 del 7 settembre 2023, ha ricordato che i giornalisti che, nel 2022 hanno svolto attività autonoma, sono tenuti a comunicare i citati redditi, in via esclusivamente telematica, entro il 30 settembre p.v.

L’obbligo riguarda, in particolare, i soggetti che hanno svolto attività autonoma giornalistica:

·         Libero-professionale con Partita IVA;

·         con ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione del diritto d’autore);

·         come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, ovvero in Società tra Professionisti (STP).

La comunicazione deve essere presentata collegandosi a https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2022-online/, dalle 8:00 alle 20:00.

Se la comunicazione viene presentata dopo il 30 settembre si applica una sanzione calcolata come percentuale del contributo soggettivo minimo.

L’INPGI, nella circolare in commento, chiarisce anche che:

-          i giornalisti che abbiano svolto contemporaneamente attività libero professionale e “attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa” devono comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale;

-          i giornalisti che non hanno prodotto reddito da attività giornalistica libero professionale e non hanno chiesto di essere sospesi dalla contribuzione devono comunque effettuare la comunicazione;

-          i giornalisti che hanno svolto esclusivamente attività da co.co.co. non sono tenuti a presentare la comunicazione dei redditi. Tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre. La modalità prescelta dovrà essere segnalata in questo quadro, barrando con un flag l’apposita casella.

Al riguardo si fa presente che, cadendo il 31.12.2023 di domenica, la scadenza è automaticamente spostata al primo giorno non festivo successivo (il 2.1.2024).  In tal caso, pur risultando il versamento effettuato nei termini, ai fini della deducibilità fiscale l’importo della rata si considererà versata nell’anno 2024.