L’INAIL, con la circolare n. 6 del 7 febbraio 2024, ha chiarito che per il Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in ambito giornalistico, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.

Quanto detto non trova applicazione per il redattore, il vicecaposervizio, il redattore esperto e il redattore senior, il vicecaporedattore e il caporedattore, i quali espletano compiti e funzioni che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive.