L’INPGI, con la circolare n. 8 del 31 ottobre 2019, ha ricordato che i giornalisti che - in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del loro committente.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta - esterna e fortuita con delimitazione dell’indennizzo alle sole lesioni corporali - occorsi durante l’espletamento dell’attività professionale, dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti previsti dal Regolamento. Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto assicurativo.

Il premio assicurativo - posto interamente a carico del committente - è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell’erogazione al giornalista dei relativi compensi, che potrebbe non essere mensile.

Il versamento del premio, che è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, avviene con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le altre contribuzioni obbligatorie INPGI.

In caso di omesso o ritardato pagamento trova applicazione il vigente sistema sanzionatorio in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.