L’INPGI, con la circolare n. 1 del 2 febbraio 2022, ha indicato i nuovi parametri retributivi e contributivi di legge per la determinazione della contribuzione dovuta all’Istituto con effetto dal 1°. 01.2022 al 30.06.2022, ricordando che per effetto della Legge 234/2021, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, dal 1° luglio p.v. la gestione sostitutiva dell’AGO passerà al FPLD dell’INPS.

Per l’anno 2022, con comunicato del 17.1.2022, l’Istat ha individuato l’indice di variazione tra l’anno 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9%.

Di conseguenza i minimali retributivi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, risultano pari a 49,91 euro giornalieri (1.298,00 euro mensili).

La fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (a carico del dipendente) resta confermata in 46.184,00 euro (importo pari alla 1ma fascia di retribuzione pensionabile). L’importo indicato, rapportato a 12 mesi, è pari a 3.849,00 euro.

Inoltre, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivono all’INPGI dal 1 gennaio 2017 è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a 105,014,00 euro per il 2022.

Il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche non può essere inferiore a 210,15 euro (40% del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2022). Nel 2021 era pari a 206,23 euro.

In materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, non è necessaria la garanzia fideiussoria se il debito oggetto di rateazione risulta inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a 12 mesi.

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2022, gli importi minimi dovuti sono pari a 900 euro mensili.

L’INPGI, facendo seguito alle circolari 10/2020, 5/2021 e 11/2021, ha anche ricordato le agevolazioni contributive che possono essere fruite anche nel 2022.

In particolare l’Istituto ha ricordato che la Commissione europea ha autorizzato la fruizione della decontribuzione SUD, dell’esonero under 36 e di quello per l’assunzione delle donne, previsti dalla Legge di Bilancio 2021. La stessa Commissione UE ha anche prorogato l’applicabilità di dette agevolazioni fino al 30 giugno 2022, termine del Temporary Framework.

Sempre in merito alle agevolazioni contributive, l’INPGI ha evidenziato che la Legge 234/2021, per i periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ha disposto, in via eccezionale, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’assicurazione IVS a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà compilare gli appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile DASM, nella sezione riferita alle agevolazioni contributive, nell’area della retribuzione individuale.