L’INPGI, con due recenti circolari, ha reso note le nuove aliquote contributive per l’anno 2024.

In particolare, con circolare n. 1 del 7 febbraio 2024, ha comunicato che l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2024, è, al momento, confermata nella misura del 28,00%.

Anche l’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche resta stabilita nella misura del 17,00%.

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, c. 18, della L. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024, è fissato in 119.650,00 euro a seguito della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat pari al 5,4% tra l’anno 2022 e il 2023.

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, c. 3, della L. 233/1990. Tale minimale, per l’anno 2024, è determinato in 18.415,00 euro.  Pertanto, nel caso in cui alla fine dell’anno, il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).

Con circolare n. 2 del 7 febbraio 2024, l’INPGI ha reso noti anche i contributi minimi per l’anno 2024 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata oltre ai contributi volontari.

Inoltre, la circolare affronta la liquidazione “una tantum” ex art. 28 del Regolamento e gli adempimenti contributivi per gli iscritti alla Gestione separata Inpgi che ricoprono cariche di amministratore locale.

Di seguito si illustrano le novità relative alla gestione separata INPGI.

Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato – per l’anno 2024 - nella misura del 12% del reddito netto. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%.

Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo.

Con riferimento ai contributi minimi, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) accertata dall’ISTAT per l’anno 2024, contributi minimi ordinari dovuti per l’anno 2024 sono così determinati:

·             Reddito minimo di riferimento, euro 2.488,84;

·             Contributo Soggettivo (12%), euro 298,66;

·             Contributo Integrativo (4%), euro 99,55;

·             Contributo di maternità, euro 18,43;

·             Totale contributo minimo 2024, euro 416,64.

La circolare ha anche determinato gli importi dei contributi minimi ridotti.

I suddetti contributi minimi dovranno essere versati entro il 31 luglio 2024.

Per quanto riguarda il massimale imponibile Gestione Separata, per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, c. 18, della L. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024, è rideterminato in 119.650,00 euro.  Si ricorda, invece, che il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività occasionale, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica. Pertanto, si ricorda che la predetta comunicazione reddituale (redditi anno 2022) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2024.

Infine, riguardo alla contribuzione volontaria, per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari a 18.415,00 euro. Di conseguenza, per l’anno 2024, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 398,99 euro mensili.

Invece, per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 2.209,80 euro annui.