L’Inail, con la circolare n. 53 del 6 dicembre 2023, ha fornito una sintesi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 la predetta assicurazione sarà gestita a regime dall’Inail, in quanto il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria.

La circolare illustra la tutela assicurativa spettante ai predetti soggetti e specifica gli adempimenti facenti capo ai datori/committenti i assicuranti in caso di infortunio e di malattia professionale.

Per quanto riguarda la presentazione delle denunce di iscrizione e variazione, l’Inail ha precisato quanto segue:   

  • I soggetti assicuranti che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive all’Inail e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti devono presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all'inizio dei lavori entro il 2 gennaio 2024. In ogni caso la denuncia di iscrizione può essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori. In tale fattispecie, in applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2024 sarà richiesto direttamente dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante.
  • I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, con il servizio online Denuncia di variazione ditta, entro il 30 gennaio 2024. Secondo le regole generali, nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025. I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l’attività di giornalismo, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, attraverso i servizi telematici Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

L’Istituto procederà alla cessazione d’ufficio al 31 dicembre 2023 dei codici ditta assegnati per il periodo transitorio.

Per quanto riguarda la classificazione tariffaria, poiché l’attività dei giornalisti comporta sostanzialmente l’utilizzo di dispositivi elettrici, elettronici e simili (pc, tablet, microfoni, smartphone, ecc.), la stessa è classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie. Tale voce comprende l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

Con riguardo specifico ai giornalisti, considerato che la professione può comportare che la prestazione non sia eseguita presso un ufficio, ma nel luogo in cui si svolge un determinato avvenimento (reporter, inviato, ecc.), nella voce 0722 è compresa quest’ultima attività, anche qualora sia prevalente rispetto all’attività svolta in ufficio. Dopo un congruo periodo di osservazione dell’andamento infortunistico della specifica categoria di lavoratori in questione si potrà eventualmente valutare una diversa classificazione, qualora dovesse risultare un rischio specifico significativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva. La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

La determinazione e il versamento del premio infortuni e malattie professionali è effettuata direttamente dal datore di lavoro con l'autoliquidazione annuale dei premi. Il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente è effettuato entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.