Contributi e fisco
Gestioni confluite nel FPLD: cessa il contributo di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con messaggio n. 772 del 20 febbraio 2018, ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è cessato l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 21, del DL 201/2011 (a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea).
Pertanto, i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà in argomento, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018.
A tal fine, dal 1° gennaio 2018, è stata disposta la cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di ”Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”.
I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
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