L’Inps, con la circolare n. 45 del 9 marzo 2018, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di trasferimento della contribuzione previdenziale indebitamente versata alla gestione separata. Si ricorda, in proposito, che l’art. 116, comma 20 della L. n. 388/2000, prevede il trasferimento diretto delle somme incassate indebitamente all’ente titolare della contribuzione.

L’istanza di trasferimento può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento ha ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. La domanda, da presentare on-line utilizzando il modello specifico (non ancora disponibile) dovrà indicare: il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire. E’ possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

La circolare precisa che è possibile effettuare un trasferimento diretto anche per l’ipotesi dell’indebito versamento all’Inps della contribuzione dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali interessate possono stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento.

Il documento di prassi individua, inoltre, le disposizioni normative relative agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale (professionisti, pensionati delle Casse professionali regolamentate, parasubordinati).