L’INPS, con la circolare n. 42 del 13 marzo 2019, ha comunicato il valore dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata, relativi all’anno 2019, in seguito alla variazione Istat, accertata nel periodo gennaio 2018/dicembre 2018, pari all’1,1%.

Per l’anno 2019, per i lavoratori dipendenti non agricoli, la retribuzione minima settimanale di riferimento è pari ad € 205,20, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 47.143,00. Inoltre, il massimale di cui all’art. 2, c. 18, L. 335/1995 è pari a € 102.543,00. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza successiva al 31/12/1995, è pari al 33,00%. Diversamente, l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%. Con riferimento al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti, le aliquote 2019 sono così fissate: 24,00% per gli artigiani e 24,09% per i commercianti (rispettivamente 21,45% e 21,54%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni). Per l’anno 2019, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.969,60 su base annua, e ad € 330,80 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.239,80 su base annua e € 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2019, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e figure assimilate.