L’INPS, con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, ha ricordato che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è confermata per l’anno 2019 al 33%, a cui si aggiunge l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, ANF, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% (più 0,72% aliquota aggiuntiva).

Per i soggetti già pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota per il 2019 è confermata al 24%.

L’INPS coglie l’occasione per ricordare che le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) come previsto dall’art. 51 TUIR.

Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della L. 335/95, è pari a € 102.543,00, mentre il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della L. 233/1990, è pari a € 15.878,00.