L’Inps, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha ricordato che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è fissata per l’anno 2017 al 32% a cui si aggiunge l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, ANF, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è invece pari al 25% per il 2017 (più 0,72% aliquota aggiuntiva), così come previsto dall’art. 1, c. 165 della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che ha disposto una riduzione rispetto alla misura pari al 29% inizialmente prevista.

Più precisamente per il quadriennio 2014-2017 l’articolo 10-bis del D.L. n. 192/2014 aveva previsto che l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) fosse pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l’articolo 2, comma 57, della L. 92/2012, aveva poi stabilito un’aliquota pari al 33%.

La Legge 232/2016 ha invece fissato detta aliquota al 25% a decorrere dal 2017.

Per i soggetti già pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota per il 2017 è stabilita al 24%.

L’INPS coglie l’occasione per ricordare che le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) come previsto dall’art. 51 TUIR. Pertanto il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 con la conseguenza che devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno d’imposta 2016 e quindi pari al 24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e al 31,72% per coloro che invece ne sono privi.

Per l’anno 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00, mentre il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.