Il Ministero delle finanze, con decreto 5/07/2001, ha stabilito che per tutto il periodo di durata del G8 (dal 16 al 22 luglio 2001) a favore dei soggetti residenti o con sede nel comune di Genova, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari. Lo stesso decreto a stabilito inoltre che gli adempimenti tributari scaduti durante il suddetto periodo di sospensione devono essere posti in essere entro il 30 luglio 2001. A tal proposito, l'INPS, con il messaggio 18/07/2001 n.118, ha reso noto che quanto specificato per i tributi debba intendersi applicabile anche ai contributi previdenziali, dato che il versamento degli stessi avviene con il medesimo mod. F24.