L’INPS, con il messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, ha fornito nuovi chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 306 a 308 della L. n. 178/2020, riconosciuto a favore dei datori che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla predetta norma e ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

L’esonero, che costituisce aiuto di Stato, è stato autorizzato l’8 dicembre 2021 dalla Commissione europea con la Decisione C(2021) 9334. Lo stesso non è fruibile per le imprese operanti nel settore finanziario, nonché dai datori di lavoro del settore agricolo.

Il messaggio chiarisce innanzitutto che il beneficio è fruibile anche da parte dei datori che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal D.L. 137/2020, se rinunciano a una quota parte di tale esonero. A tal fine, è sufficiente la rinuncia alla quota di esonero riferita a un solo lavoratore. La quota corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura del datore di lavoro).

Al fine di accedere all’esonero occorre inviare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”. Nell’istanza il datore deve dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovrà indicare l’importo dell’esonero di cui intende avvalersi. Rimane fermo che il datore interessato non deve avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’art. 1, co. 300 e seguenti, della legge n. 178/2020. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’INPS fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. I nuovi codici di restituzione potranno essere esposti, dai datori con codice autorizzazione 2Q, solo nelle denunce di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2022. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.