Il Ministero delle finanze, sul proprio sito internet, ha pubblicato un documento, datato 12/10/2015, con il quale fa il punto della situazione sui rapporti tra l’Italia e la Svizzera e rende noto che è stato sottoscritto un protocollo che modifica l’accordo del 23 febbraio 2015 sul regime tributario relativo ai c.d. frontalieri.

In materia di doppie imposizioni l’art. 15 del modello di convenzione dell’OCSE stabilisce che le retribuzioni percepite da un lavoratore dipendente residente in uno Stato per il lavoro svolto in un altro Stato siano sottoposte a tassazione sul reddito in quest’ultimo, a condizione che il datore di lavoro sia residente in questo Stato e che l’interessato sia presente per più di 183 giorni durante l’anno fiscale in questione. Lo Stato di residenza mantiene il diritto di tassare il medesimo reddito (tassazione concorrente), ma per evitare la doppia imposizione deve consentire al contribuente di detrarre, come credito d’imposta, l’imposta pagata nell’altro Stato. L’articolo 18 del Modello di Convenzione OCSE stabilisce invece che le pensioni sono tassabili unicamente nel Paese di residenza del titolare.

Il modello di convenzione OCSE però non contiene disposizioni specifiche per la tassazione dei lavoratori frontalieri, ossia le persone attive occupate che per motivi di lavoro si spostano abitualmente dal luogo di residenza al luogo di lavoro situato in una nazione differente e generalmente confinante.

E’ per questo motivo che la disciplina fiscale di questi ultimi è stata rimessa ad appositi accordi che tengono conto delle specificità locali, come lo è quello tra l’Italia e la Svizzera del 23/02/2015, che i due Paesi hanno deciso di modificare con uno specifico protocollo, introducendo nuove regole per lo scambio di informazioni su richiesta, conformi all’ultimo standard OCSE, con importanti sinergie con la voluntary dislosure introdotta dall’Italia per favorire la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero e non dichiarati al fisco. Inoltre la ratifica di questo protocollo consentirà alla Svizzera di uscire dalle black-list fiscali italiane.

In base al protocollo, i principi di fondo che dovranno regolare la nuova imposizione fiscale dei frontalieri sono i seguenti:

- L’accordo vigente è “unilaterale”, nel senso che regola solo il trattamento dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera; il nuovo accordo si baserà invece sul principio della reciprocità, cioè regolerà anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

- Oggi la tassazione è esclusiva nel paese dove il lavoratore presta la sua opera, cioè in Svizzera; sarà invece concorrente, sia nel paese dove viene prestato il lavoro, sia nel paese di residenza. Il paese dove è esercitata l’attività lavorativa preleverà una ritenuta alla fonte, fino a un massimo del 70% di quanto dovuto in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali: regionali e comunali in Italia, cantonali e municipali in Svizzera), in coerenza con le rispettive legislazioni domestiche e con i principi costituzionali dei due Stati (in particolare, i principi di non-discriminazione e di capacità contributiva). Lo stato di residenza applicherà poi le proprie imposte sui redditi, con detrazione di quanto assolto alla fonte nell’altro stato. La tassazione definitiva (sommando, cioè, le imposte assolte nei due Stati) sarà quella del Paese di residenza. Dato che il livello di tassazione personale in Italia è molto più elevato a quello vigente in Svizzera, è previsto un processo graduale di aggiustamento: inizialmente, al momento della entrata in vigore dell’accordo, la tassazione complessiva (in Svizzera e Italia) sulla retribuzione del frontaliere sarà pari a quella prelevata esclusivamente in Svizzera sotto il vecchio accordo (né inferiore, né superiore); nel corso degli anni, con opportuna gradualità, salirà progressivamente fino a coincidere con quella di tutti gli altri frontalieri italiani (non potrebbe essere altrimenti, pena la violazione di principi costituzionali  di uguaglianza).

- Oggi la Svizzera versa all’Italia una quota pari al 40% dell’imposta prelevata sui frontalieri, che è destinata ai Comuni di residenza degli stessi a titolo di ristorno per i servizi sociali a loro carico. In seguito all’adozione del principio della tassazione concorrente, non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati. L’Italia provvederà unilateralmente con il proprio bilancio a ristorare i Comuni frontalieri, recependo nella legge di ratifica del nuovo trattato la normativa che oggi regola la distribuzione dei trasferimenti ai comuni, per un ammontare totale equivalente a quanto ricevuto dalla Svizzera. Per la Svizzera il gettito fiscale, al netto dei ristorni, aumenterà: tratterrà infatti il 70% dell’imposta dovuta sui frontalieri, senza ristorni, anziché l’attuale 60% (100% di imposta dovuta, cui va sottratto il ristorno del 40%).

Viene anche rivista la definizione di lavoratore frontaliero. Il nuovo accordo prevede che dovrà considerarsi tale: il lavoratore salariate che lavora in Regioni e Cantoni posti alla frontiera tra Italia e Svizzera; il lavoratore residente in Comuni posti in una fascia di 20 chilometri dalla frontiera italo-svizzera e in via di principio, il lavoratore che farà ritorno ogni giorno nel domicilio di residenza.