Non si è frontalieri se parte dell'attività è svolta anche in Italia
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, ha precisato che il lavoratore dipendente di un’azienda svizzera, non può essere considerato frontaliero, se svolge in smart working parte della sua attività in Italia.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore con residenza in un Comune italiano nelle vicinanze del confine svizzero, svolge per il 75% la sua attività lavorativa dipendente presso la sede dell’azienda elvetica e per la parte restante in modalità smart working presso la propria abitazione in Italia.
L’istante ha chiesto se può essere considerato lavoratore frontaliero e quindi versare le imposte esclusivamente in Svizzera senza dover riportare le somme ricevute nella dichiarazione dei redditi in Italia come previsto dall'Accordo del 3/10/1974 sui frontalieri.
L’Agenzia delle entrate ha richiamato la definizione di lavoratore frontaliero contenuta in diversi documenti di prassi (circ. 1/2001, 15/2002 e 2/2003). Per tale si intende il lavoratore residente in Italia che quotidianamente si reca all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. La locuzione "quotidianamente" deve essere interpretata nel senso che il lavoratore si deve recare in Svizzera per svolgere l'attività tutti i giorni lavorativi dell'anno.
L'Agenzia delle entrate ha quindi escluso che ci si trovi dinnanzi ad un lavoratore frontaliero. Secondo la stessa Agenzia trova applicazione invece l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Svizzera, per cui il reddito che il contribuente percepisce per la quota parte di attività svolta in Svizzera sarà tassato sia nel nostro Paese che in quello elvetico.
In questo caso troverà applicazione anche l’art. 24 della citata convenzione che riconosce un credito d’imposta per le imposte versate all'estero al cittadino italiano da poter far valere in sede di dichiarazione dei redditi in Italia.
Invece, il restante reddito percepito per l’attività resa in smart working in Italia viene tassato esclusivamente nel nostro Paese.
In ogni caso l’intero reddito percepito dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi italiana.
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