Il Senato della Repubblica ha approvato il DDL 3099 di conversione con modificazioni del DL 41/2021, reintroducendo, anche per l’anno 2021, il raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF previsto dall’art.51, c. 3 del TUIR, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che passa dagli attuali 258,23 euro a 516,46 euro.

Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

Si ricorda che dal citato limite sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 51 del TUIR, di cui al DPR 917/1986, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro. Infatti tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile.

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art.12 del suddetto testo unico, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite) trovano applicazione, fatte salve le disposizioni successivamente menzionate, le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del TUIR.

Il comma 3 del citato articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Invece per le fattispecie concernenti l’uso promiscuo di veicoli, la concessione di prestiti, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ed i servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al c.4 dell’art. 51 del TUIR.