L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 57/E del 25/09/2020, ha precisato che non è fiscalmente imponibile il valore dei beni che i dipendenti acquistano a prezzi scontati da soggetti terzi con i quali il datore di lavoro ha stipulato un’apposita convenzione.

L’Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione partendo dal fatto che la locuzione "il diritto di ottenerli da terzi" contenuta nell’art. 51, c. 3 del TUIR, è da porre in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente (cd. principio di onnicomprensività) in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro, ovvero allorquando un terzo cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato.

Per la definizione del valore normale, la risoluzione richiama l’art. 9, c. 3 del TUIR che lo individua nel prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Riguardo al concetto “sconti d’uso”, l’Agenzia delle entrate (con la circolare 26/E del 2010) aveva già avuto modo di precisare che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Pertanto, se il valore normale dei beni acquistati scontati dai dipendenti per effetto di una convenzione, è pari a quanto corrisposto da questi ultimi, non si genera alcun imponibile fiscale.