L’INPS, con il messaggio 4 gennaio 2024 n. 32, interviene per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d’imposta 2023, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio lo scorso anno, devono inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai citati beni e servizi di cui all’art. 51 del TUIR.

Tale invio consente all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, di effettuare, per il predetto personale, i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio p.v. e di trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.