L’INPS, con il messaggio 16 gennaio 2023 n. 263, interviene per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d’imposta 2022, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio lo scorso anno, devono inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai citati beni e servizi di cui all’art. 51 del TUIR.

Tale invio consente all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, di effettuare, per il predetto personale, i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio p.v. e di trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per inviare telematicamente i dati, i datori di lavoro devono utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.ital seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >“Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

-          acquisizione di una singola comunicazione;

-          gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

-          invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

-          ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

-          visualizzazione del manuale di istruzioni.

L’INPS coglie l’occasione per ricordare che nel periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione dei fringe benefit previsto dall’art. 51, c. 3 del TUIR, è stato elevato da 258,23 euro a 3.000 euro e che si considerano percepiti in tale periodo anche le somme e i valori dei beni e servizi corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023, in applicazione del c.d. principio di cassa allargato.

Infine, sottolinea il messaggio, il rispetto del termine del 21 febbraio 2023 è importante perché se l’invio avviene dopo tale data, i dati relativi ai fringe benefit e alle stock option non potranno essere oggetto di conguaglio di fine anno.

In ogni caso, i citati dati, seppur tardivi, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.