L’INPS, con il messaggio n. 1448 del 18 aprile 2023, ha fornito nuove precisazioni per il recupero della quota di fringe benefit erogata nel 2022 e precedentemente sottoposta a contribuzione.

Il recupero si è reso necessario in conseguenza dell’innalzamento fino a 3.000 euro del limite di esenzione disposto per il solo 2022.

L’istituto ricorda innanzitutto che, come indicato nel precedente messaggio n. 4616/2022, in alternativa all’esposizione della specifica variabile retributiva o all’invio del flusso di regolarizzazione, è stata prevista la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:

  • l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”;
  • l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero;
  • l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;
  • l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticket\protocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

I dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DM\VIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

A tal proposito il nuovo messaggio precisa che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’INPS sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”.

Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio sarà fornito riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.

Il credito derivante dai flussi regolarizzativi potrà essere fruito con istanza di rimborso o mediante compensazione.