Fringe benefit: spese per l’affitto rimborsabili anche se il contratto è stipulato dal coniuge
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 7 marzo 2024, ha fornito alle sedi territoriali le proprie istruzioni in merito alle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023).
Di seguito si riepilogano le indicazioni di maggior interesse.
Erogazioni in natura e rimborsi
Per il periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit è stato fissato a 1.000,00 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Inoltre, in entrambe le ipotesi, sono esenti, entro i predetti limiti, anche i pagamenti e/o i rimborsi delle bollette di gas, corrente e acqua, nonché i pagamenti e/o rimborsi delle spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
La circolare precisa che per “prima casa” deve intendersi l’ “abitazione principale” che dà diritto alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 TUIR (detrazioni per interessi passivi per mutui e per canoni di locazione). Deve trattarsi di immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nel quale il dipendente o i suoi familiari ex art. 12 TUIR dimorino abitualmente, a condizione che sostengano effettivamente le relative spese. Pertanto, anche se la parte contrattuale è il coniuge o altro familiare, sono rimborsabili le spese per il contratto di affitto o gli interessi sul mutuo, se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Con “spese per l’affitto” si deve far riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Il datore deve acquisire e conservare la documentazione di spesa per eventuali controlli. Può, alternativamente, acquisire un’autodichiarazione del lavoratore che attesti l’esistenza dei presupposti peer avere diritto al rimborso esente. Inoltre, deve acquisire la dichiarazione del lavoratore che le stesse spese non siano già state in tutto o in parte rimborsate da altri datori.
Prestiti ai dipendenti
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl Anticipi, ai fini della valorizzazione del fringe benefit relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, dal periodo d’imposta 2023, il tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento per il confronto con il tasso applicato dall’azienda, è:
- per i prestiti a tasso variabile, il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- per i prestiti a tasso fisso, il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
Il 50% della differenza tra tali tassi e quello applicato dal datore costituisce reddito (che rimane comunque esente se vi è capienza nei fringe benefit).
Un chiarimento rilevante riguarda l’ipotesi di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile). In tal caso, secondo l’Agenzia il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
La circolare ricorda che la disposizione, seppure introdotta a fine 2023, ha trovato applicazione già dal periodo d’imposta scorso. Pertanto, i datori interessati dall’applicazione della norma devono aver operato il conguaglio applicando i nuovi criteri di calcolo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, è effettuato un nuovo conguaglio al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina in commento. A ciò consegue l’obbligo di rilasciare al lavoratore cessato e trasmettere all’Agenzia delle entrate una nuova certificazione unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine anno.
Detassazione dei premi di risultato
Viene confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 10%), anche per il periodo d’imposta 2024, sui premi di risultato detassabili.
Trattamento integrativo speciale (settore turistico, recettivo e termale)
È stata reintrodotta la misura volta a riconoscere il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e lo straordinario festivo, nei settori sopra precisati. Può trovare applicazione per il primo semestre del 2024. I presupposti e i criteri di calcolo sono i medesimi già previsti con riferimento alla stagione estiva 2023.
Anche quest’anno serve la dichiarazione del lavoratore che attesti i redditi conseguiti nel 2023, al fine di accertare che abbia diritto al trattamento.
Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo che l’erogazione del trattamento può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il sostituto può recuperare gli importi erogati tramite compensazione orizzontale, mediante l’utilizzo dei servizi telematici (codice tributo 1702).
Riscatto periodi non coperti da contribuzione
Sono forniti chiarimenti anche sulle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.
Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
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