Forum lavoro 2016: le risposte di Equitalia sulla rottamazione delle cartelle
A cura della redazione
Equitalia, durante il Forum lavoro 2016 organizzato dai consulenti del lavoro, ha fornito diverse precisazioni sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi dal 2000 al 2016.
A tal fine, precisa Equitalia, rileva la data di consegna del carico che deve essere compresa tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
In merito alle somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere prima di richiedere la definizione agevolata, viene chiarito che per espressa previsione dell’art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della citata definizione si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali).
Per quanto riguarda gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, Equitalia ritiene che siano sempre dovuti, diversamente dalle sanzioni, al pari del capitale, dell’aggio su di essi e sullo stesso capitale, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.
Particolarmente interessante anche la risposta fornita sulla possibilità di scegliere all’interno di una cartella di pagamento la definizione agevolata solo di alcuni carichi. Secondo Equitalia il debitore può aderire alla definizione agevolata anche soltanto per uno dei carichi eventualmente compresi in una stessa cartella di pagamento, come espressamente confermato dal nuovo comma 13-bis del DL n. 193/2016, introdotto nel corso dell’iter di conversione in legge.
Infine Equitalia precisa che non è prevista alcuna preclusione nei confronti dei debitori decaduti da precedenti dilazioni, che, pertanto, possono aderire alla definizione agevolata.
Tuttavia, se il debitore non paga tempestivamente l’intero ammontare dell'unica rata ovvero di una rate delle somme dovute per la definizione, quest’ultima è inefficace. In tal caso, il debito non è più rateizzabile, i pagamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e Equitalia riprende l’attività di riscossione dell’importo originariamente dovuto, al netto di tali pagamenti (art. 6, comma 4, del DL n. 193/2016).
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