L’INAIL, con la circolare n. 41 del 3 ottobre 2017, ha fornito le istruzioni per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati, valide a partire dall’anno formativo 2017-2018.

Si ricorda che per tali allievi è prevista l’applicazione di un premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’attività è classificata alla voce di tariffa 0611 alla gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno dell’azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata. Tali denunce di variazione devono essere inviate entro il 2 novembre 2017. Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31 dicembre 2017 è richiesto con il provvedimento di assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari. Per gli anni successivi, i premi assicurativi devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità. Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari dovranno includere le retribuzioni convenzionali riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole alle relative voci di tariffa. I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018.