L’INPS, con il messaggio n. 1711 del 3 maggio 2019, al fine di rendere più agevole la consultazione degli estratti contributivi dei lavoratori iscritti al Fondo Volo in forza alle aziende operanti nel settore del trasporto aereo, ha fornito una ricognizione della normativa in materia, succedutasi nel tempo, e riepilogato le indicazioni operative già illustrate in passato.

Il messaggio, in particolare, fa riferimento alla corretta valorizzazione dell’indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della retribuzione pensionabile:

  • L’indennità di volo è sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all’imponibile assoggettabile a contribuzione;
  • Per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31.12.1995 l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%. Di contro, per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995 (e la cui prestazione pensionistica è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31.12.1997.