Fondo speciale per il trasporto aereo: le prestazioni integrative costituiscono reddito sostitutivo
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 4411 del 5 maggio 2014, ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle attività istruttorie, per il pagamento diretto ai lavoratori (personale del trasporto aereo), relative al finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità da un’azienda soggetta a procedura concorsuale per cessazione di attività.
Ai fini dell’erogazione della citata prestazione integrativa, il lavoratore deve presentare un’unica domanda di ammissibilità/erogabilità, tramite delega all’associazione datoriale “Assaereo”, compilando il modello di domanda COD. SR121, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione moduli.
Il modello deve essere consegnato dal lavoratore alla predetta Associazione datoriale che lo inoltrerà direttamente al Comitato Amministratore del Fondo Speciale del trasporto aereo.
Le prestazioni integrative in esame sono da ritenersi reddito sostitutivo e, quindi, assimilato al reddito di lavoro dipendente. Pertanto, le stesse sono assoggettate alle aliquote previste all’art. 11 del TUIR.
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