Fondo di solidarietà intersettoriale: istruzioni operative per la Provincia di Trento
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 62 del 16 marzo 2017, ha illustrato quali siano i requisiti e le modalità di accesso all’assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento di cui al DI 96077/2016.
Il Fondo, tra le finalità, prevede l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, al personale dipendente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (il più prossimo tra i due trattamenti) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
In particolare, sono destinatari dell’assegno straordinario i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Sono, invece, esplicitamente esclusi dalla prestazione i dirigenti, i dipendenti pubblici e i lavoratori a domicilio.
Per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.
Per aver accesso all’assegno straordinario di cui sopra, il datore di lavoro deve presentare alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che indichi, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente, non dirigente, in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo de quo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione di responsabilità denominata “Mod. di accreditamento e variazioni”.
Per ciò che concerne il lavoratore, la legge non individua requisiti specifici, ma subordina l’erogazione dell’assegno al perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa (e adeguati agli incrementi dell’aspettativa di vita), utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante aziendale, deve essere presentata dal datore di lavoro e deve riportare i dati identificativi dell’azienda e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinario, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto in rate mensili anticipate.
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