Fondo incentivo occupazione per gli edili: le risposte alle principali domande
A cura della redazione
La CNCE ha pubblicato le risposte alle principali FAQ relative al Fondo Incentivo Occupazione (FIO) tra cui che l’incentivo dell’importo di € 600,00 è riconosciuto agli operai che non hanno compiuto 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato. Il Voucher di € 150,00, invece, è riconosciuto nelle medesime ipotesi ad esclusione dell’apprendistato professionalizzante.
Restano esclusi gli impiegati.
Possono fruire dell’incentivo le imprese edili che al momento della richiesta del beneficio e al momento della compensazione da parte della Cassa edile/Edilcassa competente sono in regola con i versamenti in tutte le Casse edili/Edilcasse in cui hanno una posizione aperta.
Hanno diritto anche le aziende con un piano di rateizzazione in corso, purché in regola con il versamento delle rate. Le aziende richiedenti non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti un lavoratore con medesimo livello e mansione del lavoratore neoassunto.
Se il lavoratore viene trasferito dopo 3 mesi su un altro cantiere di competenza di un’altra cassa edile, la competenza ad effettuare la compensazione rimarrà a quella del luogo in cui è avvenuta l’assunzione.
Secondo la CNCE le dimissioni del lavoratore non fanno venire meno l’incentivo, mentre il licenziamento comporta la revoca.
L’incentivo inoltre spetta per le assunzioni a tempo indeterminato anche con l’apprendistato professionalizzante e in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato. Non viene invece riconosciuto in caso di trasformazione (da intendersi come conferma in servizi) dell’apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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