Fondo EST, con la circolare n. 3 del 21 luglio 2020, ha ricordato che fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, sono state messe in campo iniziative per garantire la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti, assunti prima del 17 marzo ed iscritti al Fondo.

Per loro, nel caso di ricorso ad ammortizzatori sociali (cassa integrazione, assegno ordinario, ecc.) con causale Covid-19 Nazionale o Covid-19 D.L. 9/2020, che non prevede l’obbligo del pagamento del contributo ordinario, Fondo Est garantirà comunque la copertura sanitaria.

Per far questo è però necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l’elenco dei lavoratori attivi e dei lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo “sospensione”, la lettera “C” di Covid, al posto della “S” che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa abbia una causale differente da quella Covid.

Le Software House hanno già provveduto alla modifica dei file xml e, pertanto, si invitano i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia ad aggiornare i programmi paghe.

Si ricorda che il contributo resta dovuto, ed è a carico dell’azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali relativi al Covid 19 non abbiano coperto l’intera mensilità.

Inoltre, la garanzia di copertura per i lavoratori sospesi è valida solo se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiare dell’iniziativa.

A tal riguardo, si precisa che l’INPS, con il messaggio 1946/2020, ha chiarito che la sospensione degli obblighi contributivi (prevista da: D.L. 9/2020, D.L. 18/2020, D.L. 23/2020) riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento di contributi contrattuali, tra i quali rientrano quelli destinati al Fondo.

Pertanto, fermo restando che Fondo EST ha stabilito che i contributi ordinari dovuti possono essere versati entro il 31 ottobre senza l’applicazione di interessi legali o di mora, solo la tempestività del pagamento permetterà la corretta copertura dei dipendenti.