L’INPS, con il messaggio n. 3600 dell’8 ottobre 2020, ha ricordato che FONDINPS è chiuso alle nuove adesioni a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 85/2020

Pertanto, a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all'art. 2120 c.c.

Al riguardo, si ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all’art. 8, c. 7, lett. b), del D.lgs. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.

Si ricorda, altresì, che soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e che il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Per le ipotesi di sussistenza dell’obbligo contributivo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” (Fondo di Tesoreria), in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato (in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, si ricorda che i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo sono, comunque, tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare (decreto 30.1.2007, art. 3, lett. b, pubblicato nella G.U. 26/2007).

A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti “affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA».

Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni (art. 3, c. 1, del D.I. 85/2020).

Il decreto contiene, inoltre, specifiche disposizioni al fine di assicurare un’adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS.

In particolare, si prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un’informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA.

Agli iscritti a FONDINPS, oltre all’informativa di cui sopra, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri (individuato all’art. 2, c. 3, del D.I. 85/2020, nella linea a contenuto più prudenziale “da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR” ai sensi dell’art. 8, c. 9, del D.Lgs. 252/2005), nonché la possibilità di esercitare il diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini di cui all’art. 3, c. 4, del citato D.I. 85/2020.