L’INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2019, ha illustrato le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal DL 4/2019, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012.

Il comma 4 dell’art. 22 del DL 4/2019 precisa che, per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo n. 148/2015, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento.

Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla L. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al D.Lgs. 148/2015 dovranno essere erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

L’INPS precisa, inoltre, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, i fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021.

La concessione dell’assegno è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si ricorda, infine, che l’art. 14, c. 3, del DL 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.