Contributi e fisco
Fondi di previdenza pubblici e deduzione dei contributi
A cura della redazione
Con la risoluzione n. 102 del 29 marzo 2002 l'Agenzia delle entrate precisa i limiti di deducibilità applicabili ai dipendenti pubblici che hanno optato per la trasformazione del TFS in TFR (come previsto dal dpcm 20/12/1999) e per i quali sia stata istituita la forma pensionistica complementare.
In particolare l'Agenzia precisa che:
-per gli iscritti ante 28 aprile 1993 (vecchi iscritti) il limite massimo deducibile è dato dall'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 (sempreché maggiore di 10 milioni pari a ? 5.164,57) fermo restando il limite del 12% del reddito senza tenere conto della quota di TFR versata;
- per gli iscritti dopo il 28 aprile 1993 il limite massimo deducibile è dato dall'importo di 10 milioni pari a ? 5.164,57 - fermo restando il limite del 12% del reddito senza tenere conto della quota di TFR versata;
- per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2001 (entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 47/2000, per i quali vige l'istituto del TFR, i limiti di deducibilità sono quelli previsti dalla lettera e-bis) del primo comma, articolo 10, Dpr 917/86, che stabilisce che, se alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo massimo pari al doppio della quota di TFR destinata alla forma pensionistica collettiva istituita ai sensi del D.lgs. 124/93, e comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e in valore assoluto di 10 milioni di lire pari a ? 5.164,57.
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