La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 25 ottobre 2018, emessa nella causa C-331/17, ha stabilito che il ricorso abusivo ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato deve essere sanzionato debitamente e, pertanto, non può essere oggetto di esclusione da parte della normativa nazionale (nella fattispecie, si fa riferimento al D.Lgs. 368/2001 applicabile alla data dei fatti).

In particolare, la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.

Allo scopo, si richiama la citata clausola 5 (rimasta attuata, secondo la Corte UE, dal diritto italiano), punto 1, dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi»: “Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

  1. a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
  2. b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
  3. c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.