Flexible benefit per rimborsare al dirigente la quota dei contributi dovuta al FASI
A cura della redazione
L’impresa che nomina o assume un dirigente con applicazione del CCNL stipulato fra Confindustria e Federmanager e non applica una forma di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva ed almeno equivalente a quella prestata dal Fasi, è tenuta all’iscrizione a questo Fondo.
L’iscrizione dell’impresa al FASI è indipendente dalla volontà di iscrizione del dirigente al Fondo. Infatti per la sola presa in forza del dirigente l’impresa deve iscriversi e versare la quota di contributi a suo carico.
Lo statuto del Fasi però consente anche al dirigente di iscriversi volontariamente al Fondo al fine di estendere le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa anche al nucleo familiare del lavoratore.
In quest’ultimo caso però anche il lavoratore sarà tenuto a versare la sua quota di contributi.
In particolare i predetti contributi dovranno essere versati al Fasi dall’azienda di appartenenza unitamente al contributo a carico dell’azienda stessa, previa trattenuta sulla retribuzione dell’interessato.
In questo caso se il datore di lavoro volesse accollarsi anche la quota dei contributi dovuta dal dirigente, per quest’ultimo si tratterrebbe di benefit, con la conseguenza che le somme corrisposte in busta paga concorrerebbero a formare reddito imponibile sia ai fini contributivi (per l’azienda e il dirigente) che fiscali (per il dirigente).
Al fine di fornire un’agevolazione al dirigente e quindi sostenere interamente il costo dei contributi dovuti dal lavoratore, si potrebbe adottare un regolamento di welfare aziendale con la previsione di alcuni benefit da riconoscere al dirigente per un importo pari al contributo trattenuto in busta paga.
In poche parole il datore di lavoro dovrebbe trattenere regolarmente i contributi dovuti al Fasi dal dirigente in busta paga e poi riconoscere un benefit di pari importo tramite piano di welfare aziendale.
In questo modo il dirigente potrebbe fruire integralmente del valore del benefit (anche mediante rimborso spese nei casi previsti dall’art. 51 del TUIR), senza alcuna decurtazione dovuta a titolo di imposte e contributi.
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