La circolare di Confindustria 18/07/2018, affronta un passaggio contenuto nella circolare dell’A.E. 5E/2018 in cui, illustrando i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ai sensi dell’art. 51, c.2, lett. a) del TUIR, viene specificato che deve sussistere una correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione stessa resa nei confronti del lavoratore o dei suoi familiari e conviventi.

Riguardo, in generale, al concetto di “familiari”, Confindustria sottolinea che non vanno dimenticate le novità introdotte in materia di unioni civili e di convivenze di fatto introdotte dalla L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) che equipara espressamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio, per tutti gli effetti giuridici, inclusi quelli fiscali, con la conseguenza che i servizi welfare aziendali erogabili al coniuge possono essere estesi alla persona unita civilmente con il dipendente.

Il legislatore però non estende questa equiparazione alle convivenze di fatto, anche in ragione dei ridotti obblighi di assistenza reciproca previsti tra i conviventi rispetto alle parti dell’unione civile. Pertanto non è possibile estendere i benefici fiscali per i benefit anche al convivente more uxorio del dipendente. Ciò trova conforto anche nella circolare 7E/2018 dell’Agenzia delle entrate che ha espressamente escluso la possibilità per il convivente di fruire della detrazione fiscale prevista dall’art. 15 del TUIR, relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

Invece, in merito al concetto di “convivente” indicato dalla circolare 5E/2018, Confindustria avanza l’ipotesi che potrebbe essere inteso, diversamente, ossia come espressione della volontà dell’Amministrazione finanziaria di limitare la possibilità di erogare servizi di welfare aziendale ai soli familiari, indicati nell’art. 12 del TUIR, che convivono con il dipendente.

Ma se così fosse, continua Confindustria, tale conclusione sarebbe palesemente in contrasto con quanto affermato a suo tempo dal Ministero delle finanze con la circolare 238E/2000, secondo cui il rinvio al citato art. 12 effettuato dall’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR è effettuato esclusivamente per riferirsi al coniuge del dipendente, ai suoi figli e alle altre persone indicate nell’art. 433 c.c., indipendentemente dalla loro condizione di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione degli assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

D'altronde quando il legislatore ha voluto prevedere questa condizione (familiari a carico) lo ha espressamente indicato. Si pensi alla misura relativa al rimborso delle spese di abbonamento per il trasporto pubblico locale di cui all’art. 51, c. 2, lett. d-bis).