Diminuiscono gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 60535 del 27 aprile 2016, ha fissato, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Si ricorda che tale disposizione prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Riproduzione riservata ©