La Fondazione studi dei CDL, con il parere n.24 del 06/10/2010 ha reso noto che in caso di estinzione della società, se l’agenzia delle entrate rileva che non sono state versate le imposte, il socio non può essere chiamato a versare la maggior imposta Ires, Irap e Iva riferita alla società stessa.
In caso contrario infatti si avrebbe un contrasto con l’art.23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
L’unica eccezione è prevista dall’art. 36 del DPR 602/1973 in materia di IRES che riconosce una responsabilità dei soci limitatamente al valore dei beni sociali ricevuti in assegnazione nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione nonché dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione.
In ogni caso evidenzia la Fondazione studi dei CDL ciò trova applicazione solo in materia di IRES e non anche di IRAP o IVA dato che in campo tributario vige il principio del divieto di applicazione analogica.
In conclusione per poter richiedere il versamento delle imposte ancora dovute dalla società estinta, seppur nei limiti fissati dal predetto art. 36 del DPR 602/1973 e solo in riferimento all’IRES, l’agenzia delle entrate deve emettere un avviso di accertamento rivolto al socio con l’indicazione delle somme a lui richieste.