L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017, ha chiarito che la qualificazione di “frontaliero” svizzero deve essere riconosciuta ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

A tal proposito, si ricorda che l’accordo siglato tra l’Italia e la Confederazione elvetica in data 3 ottobre 1974, stabilisce che i compensi e gli stipendi corrisposti ai frontalieri sono tassati nel Paese in cui l’attività è svolta.

Solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, trova applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Svizzera. In tale ultima ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e applica la franchigia di euro 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’esteri, riducendo l’imposta estera in misura corrispondente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.