FIS per COVID-19: dichiarazione semplificata per il periodo fruito
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, ha ricordato che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel. Il predetto file (allegato n. 1) unitamente a una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (allegato n. 2), dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.
Si ricorda che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, è reso ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà, inoltre, essere convertito in formato.pdf.
Nella circolare 84/2020, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto per la CIGO, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile.
In concreto, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.
In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.
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