Finanziaria 2008: le disposizioni fiscali
A cura della redazione
La Legge Finanziaria 2008 ha previsto tutta una serie di interventi fiscali che possono incidere nella gestione dei rapporti di lavoro e sul costo aziendale. In particolare si tratta di:
IRAP (art. 1, cc. 43 e ss. - 171 - 226 - 238): a decorrere dal 1°.1.2009, l'imposta regionale sulle attività produttive verrà regolamentata con apposite leggi regionali (assumerà la natura di tributo proprio della regione). Vengono riviste, altresì, alcune disposizioni che regolano la base imponibile (nessuna modifica per quanto riguarda l'incidenza sulla base imponibile del costo del lavoro).
La dichiarazione IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, sarà resa direttamente dalla regione competente.
Per i datori di lavoro agricoli, l'aliquota IRAP viene fissata all'1,9% per il 2007 e al 3,75% per il 2008.
Le aliquote IRAP vigenti al 1°.1.2008, qualora variate a norma dell'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 446/1997 (variazione in aumento fino a un massimo dell'1%), sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
Detta riparametrazione è legata alla riduzione dell'aliquota base dal 4,25% al 3,90%.
Certificazione fiscale e personale della P.A. (art. 1, c. 131): a decorrere dal 2009, le certificazioni fiscali verranno rese disponibili esclusivamente con invio all'indirizzo di posta elettronica assegnata a ciascun dipendente.
Rateazione debiti fiscali (art. 1, c. 144): le somme (richiesta bonaria e da controlli formali) superiori a ? 2.000 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali; le somme superiori a ? 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali; per le somme superiori a ? 50.000 occorre presentare anche idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).
La rateazione del debito non superiore a ? 2.000 può essere concessa nell'ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione.
Riscossione e misura degli interessi (art. 1, c. 150): il provvedimento stabilisce che, con apposito decreto ministeriale, devono essere fissate le nuove misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nel limite di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato dall'art. 1284 del C.C. (interesse legale).
Fondi sanitari (art. 1, cc. 197 e 198): il provvedimento modifica il TUIR sia all'art. 10 (oneri deducibili) sia all'art. 51 (redditi di lavoro dipendente), in particolare:
art. 10, lettera e-ter): i contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituito o adeguato ai sensi del D.Lgs. 502/1992, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti da un apposito decreto ministeriale (da emanare entro 60 gg), sono deducibili fino a ? 3.615,20, tenendo conto anche dei contributi versati a casse e fondi nell'ambito del lavoro subordinato (art. 51);
art. 51, c. 2, lettera a): i contributi per l'assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali (da intendersi assistenza sanitaria integrativa) in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operano negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute di cui all'art. 10, c. 1, lettera e-ter), sono deducibili fino a ? 3.615,20, tenendo conto anche dei contributi deducibili di cui al citato art. 10, c. 1, lettera e-ter).
Fino alla data di entrata in vigore dl predetto decreto ministeriale rimane in vigore la deducibilità di ? 3.615,20, così come previsto dall'art. 51 del testo precedente la modifica.
Ai fini contributivi, rimane confermato il contributo di solidarietà del 10% su tutte le somme versate (senza limiti) alle Casse sanitarie integrative.
Frontalieri (art. 1, c. 204): i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato all'estero in via esclusiva e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi (c.d. frontalieri) continuano a formare reddito complessivo, per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'importo eccedente ? 8.000.
Modello 770 ordinario (art. 1, c. 217): viene disposto il differimento della trasmissione telematica al 31 luglio (anziché il 31 marzo). Nessuna modifica al termine per la trasmissione del modello 770 semplificato, che rimane quindi al 31 marzo.
Trattamento di fine mandato, indennità di mobilità e CIG (art. 1, c. 272): viene precisato che anche per i redditi in argomento, soggetti a tassazione separata, non si procede all'iscrizione a ruolo ne all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito (ricalcolata dall'Agenzia delle entrate) risulti inferiore a ? 100.
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