L’INPS, con la circolare n. 54 del 17 aprile 2019, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione NEET di cui al decreto ANPAL 581/2018.

Allo scopo, si ricorda che il citato decreto 581/2018 ha prorogato, per l’anno 2019, l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, c. 100, della L. 205/2017.

La circolare in commento, sotto l’aspetto normativo, richiama sostanzialmente la circolare 48/2018, con alcune precisazioni aggiuntive.

L'incentivo spetta per le assunzioni fatte dal, 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con:

  1. contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione (sia a termine che a tempo indeterminato);
  2. contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro part time. Spetta anche per l'assunzione, se fatta con contratto di lavoro subordinato, di un socio lavoratore di cooperativa.

Il beneficio è escluso nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- adempimento degli obblighi contributivi;

- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

L'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi i contributi e i premi INAIL), per un periodo di 12 mesi dalla data dell'assunzione, nel limite massimo di euro 8.060 annui, riparametrato e applicato su base mensile (€ 671,66/mese). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Se part time il massimale è proporzionalmente ridotto. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

L’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. L'INPS:

  • Determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  • Verifica la registrazione del lavoratore assunto al Programma «Garanzia Giovani»;
  • Comunica l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro dopo aver accertato la disponibilità delle risorse.

A pena di decadenza, entro 10 giorni dall’accoglimento dell’istanza di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve:

  • Effettuare l'assunzione, ove non abbia già provveduto;
  • Confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio/compensazione nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2021).