Filiere agrituristiche: nuove indicazioni per l’esonero contributivo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, ha aggiornato e integrato le modalità di ingresso e i requisiti per l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. I messaggi 3341/2020 e 4353/2020 avevano già trattato la materia fornendo le prime istruzioni operative.
L’esonero straordinario, è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al DM 15.9.2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’art. 58-quater del D.L. 104/2020. I codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla circolare in esame.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- Le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- I premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’art. 222 del D.L. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della L. 77/2020, di conversione del predetto decreto;
- Il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" di cui all’art. 1, c. 755, della L. 296/2006;
- Il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal DI 95269/2016, adottato ai sensi dell’art. 40, c. 9, del D.Lgs. 148/2015;
- Il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000.
Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, alle seguenti condizioni:
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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