Federazioni sportive: indicazioni Inail sulla sospensione dei termini
A cura della redazione
Con la circolare n. 30 del 27 luglio 2022, l’Inail ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, disposta dal D.L. n. 50/2022 a favore del settore sportivo.
Possono beneficiare della sospensione le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Per quanto riguarda gli adempimenti, restano sospesi fino al 30 novembre 2022:
- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità tariffarie per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
In ragione della chiusura dell’esercizio finanziario, gli adempimenti amministrativi possono essere effettuati dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 tramite i servizi online Alpi e Riduzione per prevenzione. Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite Pec alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022. Tali versamenti devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Coloro che intendono fruire della sospensione, prorogata D.L. n. 50/2022, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022. Anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della L. n. 234/2021 e hanno usufruito della proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del D.L. n. 17/2022, devono presentare una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento” il valore 999256.
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