Il Governo, nel consiglio dei ministri del 7 ottobre 2010, ha approvato lo schema di decreto legislativo che da attuazione alla Legge delega 103/2009, che prevede l’introduzione di un sistema tributario federale basato sulle singole regioni, la cui piena operatività determinerà la soppressione dei trasferimenti statali.
In particolare per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo prevede che:
-    L’autonomia regionale sarà basata sull’addizionale all’IRPEF.
-    A decorrere dal 2012, con decreto del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero per il federalismo ed il Ministero per i rapporti con le Regioni), da adottare entro il 30/6/2011 (sentita la Conferenza Stato – Regioni) verrà rideterminato il valore dell’addizionale all’IRPEF regionale che dovrà assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali che verranno soppressi. All’aliquota così determinata, dal 2014 si potranno aggiungere (autonomia regionale) le aliquote di cui al punto successivo. Salvo quanto precede, continuerà ad applicarsi la disciplina relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche vigenti alla data in cui entrerà in vigore il decreto legislativo in commento.
-    Ciascuna Regione a statuto ordinario potrà, attraverso la propria autonomia legislativa, disporre di aumentare o diminuire (le diminuzioni dovranno rimanere esclusivamente a carico dei bilanci regionali) l’aliquota di addizionale che risulta fissata nella misura dello 0,9% fino alla rideterminazione di cui al punto precedente. Le Regioni potranno, quindi, disporre maggiorazioni di aliquota entro i seguenti valori: 0,5% fino all’anno 2013 (l’aliquota massima non potrà quindi superare l’1,4%); 1,1% per l’anno 2014 e 2,1% a decorrere dal 2015 (in questi casi l’aliquota massima sarà data dall’aliquota rideterminata con DPCM più le maggiorazioni in questione). In ogni caso la maggiorazione superiore allo 0,5%  non dovrà comportare aggravio sino ai primi due scaglioni di reddito a carico dei titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione in  relazione ai predetti redditi (l’attuazione di tale norma sarà definita con apposito decreto).
-    Per salvaguardare i criteri di progressività tributaria le regioni possono: stabilire aliquote differenziate  esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito  corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; disporre detrazioni a favore delle famiglie, maggiorando le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR e disporre detrazioni in luogo di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale.
-    Le predette detrazioni dovranno rimanere esclusivamente a carico del bilancio dello Stato e rimarranno sospese per le Regioni impegnate in piani di rientro del deficit sanitario. Restano altresì fermi gli attuali automatismi (adeguamento delle addizionali) per far fronte a squilibri economici derivanti da deficit sanitari.
-    A decorrere dal 2013, ciascuna regione determina, con proprio atto amministrativo, d’intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione degli stessi all’addizionale regionale all’IRPEF.